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Aggiornamento del Documento Programmatico sulla Sicurezza (DPS) entro il 31 Marzo 2007; cosa bisogna sapere, cosa e come fare

> Perché e quando adeguarsi

Il TUP (Testo Unico sulla Privacy) che sostituisce la legge n. 675/96, approvato col decreto N.196 del 30/6/03, è entrato in vigore il 1° gennaio 2006 innovando profondamente la normativa prima vigente. Riguarda la tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali, ovvero la circolazione dei dati riservati. Il TUP si applica indifferentemente sia al trattamento dei dati con mezzi informatici, che con altri mezzi come ad esempio gli archivi cartacei. E' obbligatorio mettersi a norma entro il 31 marzo 2007.

Chi non si sarà adeguato rischia pesanti sanzioni, sia amministrative che penali: multe e/o reclusione con possibile risarcimento del danno patrimoniale e morale ex art. 2050.

I controlli, precedentemente gestiti dal Garante della Privacy, sono ora stati affidati anche alla Guardia di Finanza ed alla Polizia Postale, certamente molto più presenti nei controlli aziendali.

> Chi deve adeguarsi

Devono adeguarsi tutti coloro che trattano dati sensibili, personali e identificativi come ad esempio:

-         
Aziende di persone, di capitali e cooperative
-          Professionisti
-          Centri servizi e C.A.F.

-          Associazioni di categoria
-          Pubblica Amministrazione e Scuole
-          Comuni ed Enti Locali
-          Ospedali pubblici e privati, case di cura, centri di terapia, laboratori dentistici e medici
-          Chiunque tratti dati personali di clienti, cittadini, dipendenti, fornitori, utenti, pazienti, colleghi, soci, associati ecc..

 

> Come adeguarsi

Inventariando i dati personali, identificativi e sensibili, le banche dati fisiche e digitali in cui sono conservati i dati nonché le norme di sicurezza adottate per la loro conservazione.
Redigendo un apposito documento programmatico relativo alle misure minime di sicurezza (DPS) attuate in azienda. Tale documento - da aggiornare annualmente entro il 31/3 - deve anche prevedere un progressivo miglioramento (misure idonee di sicurezza) che non resti lettera morta.
Adeguandosi agli obblighi di informativa, consenso, nomina Responsabili e Incaricati con rispettivi mansionari.
Formando il personale preposto al trattamento dei dati e dotandolo di specifiche istruzioni al riguardo.

> Quali sono le misure minime di sicurezza da adottare?

Impedire il trattamento non autorizzato e non consentito
Impedire l’accesso non autorizzato
Ridurre i rischi di perdita e/o distruzione

> Quali sono i dati sensibili, personali o identificativi?

Dati personali qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale

Dati identificativi i dati personali che permettono l’identificazione diretta dell’interessato

Dati sensibili i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale

> Chi deve provvedere agli adempimenti?

Titolare la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza

Responsabile la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali

Incaricati le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile

> Privacy e sicurezza

E' del tutto evidente che il concetto di Privacy non può disgiungersi da quello della sicurezza perché non esiste l'uno senza l'altro, sia per quanto attiene alle misure da adottare che alle apparecchiature da impiegare. Un’area di attività sempre più cruciale che coinvolge hardware, software e competenze.

> Le sanzioni

ILLECITO

SANZIONE AMMINISTRATIVA

SANZIONE PENALE

Omessa o inidonea informativa all’interessato

da 3.000 a 18.000 euro
per violazione dei dati ex art.13; per violazione dei dati sensibili o giudiziari

da 5.000 a 30.000 euro
e fino al triplo se risulta inefficace per le condizioni economiche del contravventore

 

Altre fattispecie
(violazione art.16, 1° comma lett. B; art.84 1° comma)

da 5.000 a 30.000 euro

 

Omessa o incompleta notificazione

da 10.000 a 60.000 euro
euro
sanzione accessoria: pubblicazione ordinanza - ingiunzione

 

Omessa informazione o esibizione al Garante

da 4.000 a 24.000 euro

 

Trattamento illecito di dati

 

Reclusione da 6 a 18 mesi (se dal fatto deriva nocumento)

Reclusione da 6 a 24 mesi (se il fatto consiste nella comunicazione e/o diffusione)

Reclusione da 1 a 3 anni (se il fatto costituisce reato più grave: al fine di trarre profitto per se o altri o per arrecare danno)

Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante

 

Reclusione da 6 mesi a 3 anni

Inadeguatezza delle Misure di sicurezza

da 10.000 a 50.000 euro

Reclusione fino a 2 anni

Inosservanza di provvedimenti del Garante

 

Reclusione da 3 mesi a 2 anni

 

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